Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70

 

·        1.Il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è sostituito dai seguenti:

2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero possono essere ammessi in misura non superiore all’ 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di Gestione, in accordo con l’Osservatorio Regionale, dalla Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2 bis. La Giunta Regionale, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, disciplina l’ammissione all’esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.

2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis, ad eccezione della caccia al cinghiale, prevede l’obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o CA interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta Regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 37. In deroga a quanto previsto all’articolo 41, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, fissa i requisiti necessari.”

·        2. Dopo l’articolo 29 della 1.r. 70/1996, è inserito il seguente:

Art. 29 bis. (Interventi di contenimento straordinari)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose, definisce annualmente l’elenco delle specie oggetto di controllo straordinario.

2. Le Province, anche su richiesta dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio, dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano, previo parere dell’Ispra, piani di contenimento delle specie indicate nell’elenco di cui al comma 1, finalizzati al raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.

3. Per la realizzazione dei piani di contenimento straordinari le Province autorizzano i cacciatori nominativamente indicati, anche a titolo oneroso, dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio.

4. La Provincia informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento straordinari e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.”.

 

·        3. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 44 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:

“Ai sensi dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d’età, dal 1° giugno al 15 marzo dell’anno successivo.”

·        4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente:

“a) cinghiale: dieci capi annuali; ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA, approvati dalla Giunta regionale;”

·        5. Il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 70/1996 è abrogato.

·        6. Il comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:

“4. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell’ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ne regolamenta le limitazioni nell’ambito dei criteri di sicurezza.”.

 

·        7. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 70/1996 è abrogata.